DECRETO 28 aprile 2005, n.161
Gazzetta Ufficiale N. 189 del 16 Agosto 2005
|
|
Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci
Dal 17 agosto 2005, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 161/2005, è diventata operativa la nuova disciplina sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi.
Ai fini dell’applicazione delle nuove norme sull’accesso, è sufficiente lo svolgimento dell’attività di trasferimento di cose verso un compenso, a prescindere dalla forma giuridica dell’organismo che la esercita e, addirittura, dalla presenza di uno scopo di lucro.
Le disposizioni del decreto non sono applicabili alle imprese che esercitano l’attività di trasporto su strada esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate. Tali imprese devono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.
Tutte le altre imprese, comprese quelle che esercitano con veicoli di massa superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, per iscriversi all’Albo devono dimostrare i tre requisiti previsti dalla disciplina sull’accesso alla professione: l’onorabilità, la capacità finanziaria e l’idoneità professionale.
Al momento di presentare la domanda d’iscrizione all’Albo, l’impresa deve indicare il soggetto preposto, in maniera continuativa ed effettiva, a dirigere l’attività di trasporto. Il ruolo di preposto può essere ricoperto in una sola impresa.
Per consultare e scaricare il Decreto n. 161/05, cliccare il link a lato.
|
| |
|
visite: 25407 oggi: 8
|
|